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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine

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3.6 Soluzioni accantonate

NeI quadro del presente avamprogetto non si tiene conto dei seguenti modelli di nuovo ordinamento del finanziamento delle cure.

3.6.1 Introduzione di un’assicurazione per le cure La copertura delle conseguenzeeconomichedel bisogno di cure put) essere organizzata come assicurazione sociale autonoma. Sia per quanto riguarda

l’estensione delle prestazioni che in relazione all’obbligo d’assicurazione e al finanziamento sono ipotizzabili diverse modalitä, che possono essere combinate in diversi modi:

estensione delle prestazioni-. iI rischio di cure puö essere organizzato, come ad esempio in Germania, come ramo delle assicurazioni sociali obbligatorio per tutta la popolazione, che copra, oltre a quelle indicate a livello medico, anche le altre

prestazionidi cura, indipendentementedalla loro causa. Sono tuttaviain discussioneanche modelli che prevedonoun’assicurazionedelle cure che

comprenda unicamente le prestazioni di cura indicate a livello medico secondo la

LAMal obbtigo d’assicurazione. l’obbligo d’assicurazionepuÖ estendersia tutta la

popolazione o soltanto a determinati gruppi della popolazione, in particolare a determinati gruppi d’etä (p. es. le persone di etä superiore ai 50, 60 o 70 anni).

frnanziamento. per quanto concerne il finanziamento, oltre alle detrazioni salariali usuali nei sistemi delle assicurazionisociali e ai mezzi fiscali generali,entranoin considerazione in particolare i premi pro capite, che possono essere impostati in maniera uniforme (solidarietä intergenerazionale)oppure in modo differenziatoin funzione del rischio (solidarietä intragenerazionale).

In Svizzeral’introduzionedi un’assicurazioneper le cure ë giä statadiscussae respintapiü volte. Ad esempio, all’inizio degli anni Novanta, vale a dire prima dell’entratain vigore della LAMal, l’iniziativaparlamentareTschoppdel 30

novembre 1992 proponeva un ’ assicurazione federale indipendente dall’assicurazione malattie obbligatoria che assumesse le spese sanitarie, dell’economia domestica e dell’assistenza sociale delle persone inferme d’etä superiore ai 75 anni (“AVS plus”).

NeI suo rapporto deI 13 gennaio 1999, in risposta al postulato della Commissione della politica sociale del Consiglio degli Stati sulla garanzia e il finanziamento delle prestazioni di cura e dell’assistenza in caso di bisogno di cure, iI Consiglio federale giungeva alla conclusione che la solidarietä intergenerazionale istituita dalla LAMal per le eure mediche dovesse esseremantenutae che daI punto di vista sociale non fosse auspicabile il trattamento separato della “quarta etä“ daI resto della popolazione, ma che si dovesse piuttosto trattareallo stesso modo tutte le persone interessate,indipendentementedalla classe d’etä. Secondo l’Esecutivo lo sgravio delle famiglie e persone di modeste condizioni economiche doveva essere raggiunto mediante misure di controllo dei costi e riduzioni individuali dei premi. Per quanto concerne l’assunzione delle spese in caso di bisogno di cure (cure, alloggio, assistenza sociale, sostegno), iI Consiglio federale riteneva che le prestazioni

complementaridovessero essere coordinate con l’assicurazione malattie, con