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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine
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4.3 Adeguamenti indipendenti dai modelli
4.3.1 Adeguamenti indipendenti dai modelli nell’assicurazione malattie
Art. 19 cp\7.2
11secondo periodo, di nuova introduzione, definisce la prevenzione per la vecchiaia come attivitä prioritaria dell’istituzione. II finanziamento dev’essere disciplinato daI Dipartimento, iI quale conformementeall’articolo 20 capoverso 2 LAMal definisce giä oggi il contributo annuo prelevato da ogni persona assicurata (attualmente2,40 CHF all’anno). II Dipartimento ë ad esempio libero, neI quadro di questa competenza, di aumentare il contributo a favore della prevenzione per la vecchiaia, vincolandone la destinazione, oppure di riservare una parte (percentuale o fissa) deI contributo attuale per la prevenzione per la vecchiaia.
Art. 104a Poichë nella fase d’introduzione della LAMal era stata constatataun’insufficiente
trasparenza dei costi neI settore Spitex e in quello delle case di cura, neIl’autunno 1997 ë stata inserita nell’OAMal (art. 59a) una norma di delega: tale norma, che si basa sull’articolo 43 capoverso 7 LAMal secondo cui iI Consiglio federale “puö stabilire principi affinchë le tariffe siano calcolate secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate; puö anche fissare norme relative all’adeguamento delle tariffe“, autorizza il Dipartimento, in caso di mancanza di trasparenzadei costi nei
settori Spitex e delle case di cura, a fissare tariffe limite che non possono essere
superate. Avendo considerato la questione come problematica d’introduzione, neI
2002 il legislatorenelle disposizioni transitorie ha emanato, con l’articolo 104a
LAMal, una base legale formale che sancisce anche esplicitamentela competenza della Confederazione di emanare un disciplinamento. Con l’entrata in vigore del
nuovo ordinamento del finanziamentodelle cure, questa norma di delega per
l’emanazione di tariffe limite non ha pitr ragion d’essere e va quindi abrogata.
4.3.2 Adeguamento delle prestazioni complementari indipendente dai modelli Le correzioni proposte dai due modelli, necessarie per motivi di politica sociale,
presuppongono un disciplinamento piü generoso della diminuzione della sostanza e
della franchigia patrimoniale e la soppressione dell’imI)oHO massimo delle
prestazioni complementari per le persone che soggiornano negli istituti e negli ospedali:
ArI. 3a cp\1. 3
Per le persone che soggiornano in maniera permanenteo per un periodo prolungato in un istituto o in un ospedale, secondo il diritto vigente la prestazione complementare annua non deve superare il 175 per cento dell’importo massimo del fabbisogno vitale delle persone che vivono sole ai sensi dell’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC, il che corrisponde attualmente a un importo annuo di 30'275 CHF o a un importo mensile di 2'525 CHF. Con il nuovo disciplinamento si intende sopprimere questa limitazione delle prestazioni. Si parte tuttavia daI presupposto che
i Cantoni prevedano un tetto massimo per le tasse d’istituto giornaliereda
considerarsi come spese riconosciute. Fino ad oggi, 23 dei 26 Cantoni hanno fatto uso della possibilitä di limitare Ie tasse d’istituto computabili.