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Consultazione 2005/27: Abrogazione della legge federale sull' acquisto di fondi da pate di persone all'estero (Lex Koller). · 2 pagine
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Legge federale relativa all’abrogazione della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
1
visto il messaggio del Consiglio federale del ,
decreta:
I
Articolo unico
La legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone
2
all’estero (LAFE) è abrogata.
II
Disposizioni finali e transitorie
1
I negozi giuridici, che sottostavano all’obbligo dell’autorizzazione della LAFE, ma che sino all’entrata in vigore di questa legge non sono ancora stati attuati o che non sono ancora stati decisi con autorità di cosa giudicata, diventano efficaci.
2
Gli oneri, che sono stati connessi ad autorizzazioni o decisioni di accertamento del 3
non assoggettamento ai sensi della LAFE e del diritto previgente , decadono, ad eccezione di quelli giusta il capoverso 3, con l’entrata in vigore di questa legge; la radiazione nel registro fondiario degli oneri menzionati avviene d’ufficio.
1 FF ...
2 RS 211.412.41
3 Decreto federale del 23.3.1961 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (RU 1961 213, 1965 1240, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689, 1982 1914), Ordinanza del Consiglio federale del 26.6.1972 concernente l’investimento di fondi stranieri (RU 1972 1241), Decreto del Consiglio federale del 21.12.1973 sull’acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all’estero (RU 1974 109), Ordinanza del 10.11.1976 sull’acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all’estero (RU 1976 2389, 1977 2161, 1978 2056, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614)