Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/2: Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) · 26 pagine

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Bericht über das Fakultativprotokoll CEDAW

E/CN.6 1999/WG/L.2). La Svizzera ha partecipato ai lavori in maniera costruttiva, contribuendo al loro esito positivo.

Il progetto di Protocollo facoltativo è stato adottato per consenso dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999 (UN Doc. A/54/L.4 [1999]; il 10 dicembre dello stesso anno è stato aperto alla firma e siglato da 26 Stati ( fra i quali Austria, Belgio, Bolivia, Cile, Germania Francia, Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Danimarca, Italia, Liechtenstein, Paesi Bassi e Islanda).

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 16 paragrafo 1 del Protocollo, esso è entrato in vigore, per gli Stati che vi hanno aderito o lo hanno ratificato, il 22 dicembre 2000, tre mesi dopo il deposito del decimo documento ufficiale di ratifica o di adesione. Attualmente, 71 Stati hanno ratificato il Protocollo facoltativo; fra essi figurano, in particolare, tutti gli Stati dell’Unione europea (UE) (cfr. lo stato attuale presso il sito www.un.org./womenwatch/daw/cedaw/sigop.htm)19.

2 La Svizzera e il Protocollo facoltativo

2.1 La posizione del Consiglio federale

Secondo il Consiglio federale, il Protocollo facoltativo (PF CEDAW) costituisce un apporto fondamentale per la salvaguardia dei diritti della donna.

In materia di salvaguardia dei diritti umani, l’obiettivo primario, a livello nazionale come a livello internazionale, consiste in primo luogo nella prevenzione delle violazioni. Benché, viste le innumerevoli, gravi e sistematiche violazioni dei diritti dell’uomo verificatesi all’inizio di questo secolo e in quello scorso, il postulato della prevenzione possa apparire ancora utopico, nei decenni dopo la fine della II Guerra Mondiale e vieppiù dopo la fine del conflitto est-ovest si sono compiuti notevoli progressi verso la realizzazione di questo ideale. Il presente Protocollo facoltativo accorda ormai alle donne una procedura di comunicazione a titolo individuale comparabile agli standard delle altre convenzioni dell’ONU sui diritti dell’uomo, ovvero la possibilità, dopo l’esaurimento dei rimedi giuridici interni, di sottoporre singoli casi di discriminazione al Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna. Inoltre, al ricevimento d’informazioni attendibili indicanti gravi o sistematiche violazioni dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitato può esercitare la propria discrezionalità, chiedendo agli Stati parte interessati di prendere posizione. La procedura d’inchiesta è un complemento capitale della procedura di comunicazione a titolo individuale e contribuisce, non da ultimo, ad assicurare standard universali in materia di diritti umani.

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha perseguito a titolo prioritario la ratifica o l’adesione a diverse convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che considera strumenti fondamentali per il rispetto e la promozione dei diritti dell’uomo. Ritiene altresì che l’allestimento di strumenti di controllo efficienti sia indispensabile per la promozione e l’attuazione dei diritti umani20. Il controllo è un elemento decisivo di qualsiasi politica intesa a migliorare la salvaguardia dei diritti dell’uomo. La Svizzera partecipa quindi attivamente agli sforzi volti a raffor-

19 Albania, Andorra, Austria Azerbaigian, Bangladesh, Belarus, Belgio, Belize, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Camerun, Canada Costa Rica, Cipro. Croazia, Danimarca, Ecuador, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Irlanda, Islanda, Isole Salomone, Italia, Kazakistan, Kirghizia, Lesotho, Lituania, Libia, Lussemburgo, Macedonia, Mali, Messico, Mongolia, Namibia, Niger, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Principato del Liechtenstein, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Rumania, Senegal, Serbia- Montenegro, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Tailandia, Timo Orientale, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Venezuela. Altri 76 Stati hanno firmato il Protocollo Facoltativo.

20 Cfr. il parere del Consiglio federale sulla mozione Maury Pasquier (NR 00.3527, „Protocollo facoltativo alla Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica della Svizzera“, del 5 ottobre 2000, inoltrata sotto forma di postulato.