Progetto

Consultazione 2006/2: Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) · 6 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Traduzione1

Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

Gli Stati parte al presente Protocollo,

visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’individuo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell’uguaglianza dei diritti della donna e dell’uomo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

rammentando che i Patti internazionali relativi ai diritti dell’uomo e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo proibiscono la discriminazione basata sul sesso,

rammentando inoltre che la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna («Convenzione»), nella quale gli Stati parte condannano tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e convengono di perseguire con tutti i mezzi adeguati e senza indugio una politica mirante all’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna,

ribadendo la loro determinazione a garantire il pieno e paritario esercizio da parte delle donne di tutti i diritti fondamentali e libertà fondamentali e di adottare le misure efficaci atte a prevenire la violazione di tali diritti e libertà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ogni Stato parte al presente Protocollo («Stato parte») riconosce la competenza del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna («Comitato») a ricevere e prendere in esame le comunicazioni presentate conformemente all’articolo 2.

Art. 2

Possono essere presentate comunicazioni da parte di persone o gruppi di persone oppure a nome di persone o di gruppi di persone soggetti alla giurisdizione di uno Stato parte che affermano di essere vittime della violazione da parte di tale Stato parte di uno dei diritti enunciati nella Convenzione. La comunicazione a nome di

1 Del testo originale francese dell’Alto Commissario dei diritti dell’uomo (http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/opt_cedaw_fr.htm) . 2006–0079