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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine
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e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7. Indicazione del consumo d’energia e caratterizzazione
7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:
a. alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 19928 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e
b. alla Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 19989 di applicazione della Direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente l’etichettatura dell’energia delle lampade domestiche elettriche.
7.2 Chiunque commercializza lampade deve provvedere affinché l’etichetta
energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, ecc.).
8. Disposizione transitoria
Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2008 al più tardi.
8 GU n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16
9 GU n. L 45 del 17.2.1994, pag. 1, modificata dalla Direttiva 2003/66/CE (GU n. L 170 del 9.7.2003, pag. 10) Il testo della direttiva è ottenibile presso l’UFCL,Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurigo.