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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 15 pagine

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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

del ... Avamprogetto del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 23 marzo 20071

sull’approvvigionamento elettrico (legge, LAEl),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

1La presente ordinanza disciplina la prima fase di apertura del mercato dell’elettricità, durante la quale i consumatori fissi finali non hanno diritto d’accesso alla rete ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 della legge.

2 La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, sottostà alla legge, nella misura in cui questa intenda creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro. Si applicano in particolare gli articoli 8, 9 e 11 della legge.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. programma previsionale: serie temporale, pattuita in livelli medi di potenza, relativa alla fornitura rispettivamente al prelievo di energia elettrica durante un determinato periodo di tempo;

b. energia di compensazione: energia elettrica necessaria per compensare la differenza tra il prelievo effettivo (o la fornitura) e il prelievo (o la fornitura) secondo il programma previsionale;

c. energia netta: energia elettrica prelevata dal gestore di rete, dedotta quella prelevata direttamente o indirettamente attraverso reti del livello di tensione inferiore per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio;

d. energia lorda: somma dell’energia netta e dell’energia elettrica immessa nella rete del gestore di rete in maniera diretta, attraverso una stazione di misurazione verificata, o in maniera indiretta, attraverso reti del livello di tension-

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1 RU 734.7 (FF 2007 2135) 2007-