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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 43 pagine

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Ordinanza sull’energia Avamprogetto del 27 giugno 2007 (OEn)

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

L’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

I

Art. 1 lett. a, b - d, f, h, o

a. Consumatore finale: cliente che acquista energia elettrica per proprio uso. Esula da tale uso il prelievo di elettricità per il fabbisogno proprio da parte di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio;

b - d.

Abrogate

f. Energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica, energia da biomassa e da scorie di biomassa;

h. Abbinamento forza-calore: simultanea utilizzazione di forza e calore derivanti dal processo di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, pile a combustibile e altri impianti termici;

o. Impianto ibrido: impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;

Art. 1d Prova dell’origine

1 Chi produce elettricità e la immette in rete ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge, fornisce elettricità ai sensi dell’articolo 7b della legge o esporta elettricità deve far rilevare l’elettricità prodotta e immessa in rete da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore e fargli rilasciare una prova dell’origine.

2 Gli organismi di valutazione della conformità rilasciano una prova concernente:

a. la quantità di elettricità prodotta;

b. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità;

c. il periodo e il luogo di produzione.

1 RS 730.01 2007–......