Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/4: Rapporto esplicativo e avamprogetto relativo alla modifica del Codice penale svizzero concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare „per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile“ · 5 pagine
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Compendio dei risultati della procedura di consultazione
Persone da proteggere in modo specifico
Soltanto due Cantoni (OW, VD) hanno chiesto che tutti i minori – e non soltanto quelli d’età inferiore ai 16 anni – possano beneficiare del regime di prescrizione esteso.
Durata del termine di prescrizione
Nessun Cantone ha chiesto di prolungare il termine di prescrizione previsto dal controprogetto. Tale auspicio è stato invece formulato da un partito (UDC, estensione fino al compimento dei 45 anni da parte della vittima) e da un’organizzazione di protezione dell’infanzia (ASPE, prolungamento del termine di prescrizione da 15 a 20 anni).
Basilea Campagna ha tuttavia precisato che la vittima avrebbe tutto l’interesse a sporgere una denuncia penale prima dei 33 anni poiché l’istruzione penale può richiedere parecchio tempo, soprattutto nel caso in cui i fatti sono datati. In effetti, occorre rintracciare l’autore, effettuare le perizie ecc. Tenuto conto del fatto che la prescrizione si estingue soltanto nel momento in cui è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP), è possibile che il termine di prescrizione subentri durante l’istruzione se la vittima ha sporto denuncia soltanto poco prima di compiere 33 anni.
Differenza di trattamento tra autori adulti e autori minori
Tutti i partecipanti hanno accolto favorevolmente il trattamento differenziato riservato ai delinquenti adulti e a quelli minori, ad eccezione di due Cantoni (AI, AR) che hanno perorato termini di prescrizione più estesi anche per gli autori minori.
Disposizione transitoria
La disposizione transitoria non ha suscitato alcun commento.
Misure complementari
Tre partiti, oltre alla modifica della prescrizione penale, hanno anche chiesto l’adozione di misure complementari. Il PS ha segnatamente chiesto che la prevenzione contro i maltrattamenti sia centralizzata. Il PPD ha chiesto di ridurre il rischio di recidiva vietando alla persona condannata di esercitare attività professionali o di volontariato in cui vi è un contatto regolare con minorenni e di non radiare le condanne per atti sessuali con fanciulli dal casellario giudiziale. Dello stesso tenore la richiesta dell’UDC per la quale i datori di lavoro devono ottenere un diritto d’accesso speciale ai dati del casellario giudiziale concernenti le persone che si candidano a un posto di lavoro che prevede il contatto con dei fanciulli.