Progetto

Consultazione 2007/67: Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato

del …………

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 182 capoverso 2 della Costituzione federale1 e 1 capoverso 2 del decreto federale del 23 marzo 20072 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la quota estera delle compensazioni delle emissioni di CO2 e i compiti delle autorità nell’ambito dell’esecuzione del decreto federale del 23 marzo 2007 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.

Art. 2 Quota estera

Le centrali a ciclo combinato possono compensare al massimo il 30 per cento delle loro emissioni di CO2 con riduzioni delle emissioni all’estero.

Art. 3 Periodo di compensazione

Le centrali a ciclo combinato devono compensare le loro emissioni di CO2 degli anni 2008–2012. La compensazione deve essere completata entro la fine del 2012.

Art. 4 Contratto di compensazione

1 Chiunque richieda un’autorizzazione per una centrale a ciclo combinato deve stipulare un contratto di compensazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

2 Nel contratto di compensazione sono disciplinate in particolare:

a. la rendicontazione sull’andamento delle emissioni di CO2;

b. la rendicontazione sulle misure adottate per la compensazione delle emissioni di CO2 a livello nazionale e all’estero;

c. l’approvazione, da parte dell’UFAM, delle misure adottate computabili per la compensazione delle emissioni di CO2;

1RS 101

2 FF 2007 2169