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Consultazione 2007/67: Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato · 2 pagine
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Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato
del …………
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 182 capoverso 2 della Costituzione federale1 e 1 capoverso 2 del decreto federale del 23 marzo 20072 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato,
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la quota estera delle compensazioni delle emissioni di CO2 e i compiti delle autorità nell’ambito dell’esecuzione del decreto federale del 23 marzo 2007 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.
Art. 2 Quota estera
Le centrali a ciclo combinato possono compensare al massimo il 30 per cento delle loro emissioni di CO2 con riduzioni delle emissioni all’estero.
Art. 3 Periodo di compensazione
Le centrali a ciclo combinato devono compensare le loro emissioni di CO2 degli anni 2008–2012. La compensazione deve essere completata entro la fine del 2012.
Art. 4 Contratto di compensazione
1 Chiunque richieda un’autorizzazione per una centrale a ciclo combinato deve stipulare un contratto di compensazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2 Nel contratto di compensazione sono disciplinate in particolare:
a. la rendicontazione sull’andamento delle emissioni di CO2;
b. la rendicontazione sulle misure adottate per la compensazione delle emissioni di CO2 a livello nazionale e all’estero;
c. l’approvazione, da parte dell’UFAM, delle misure adottate computabili per la compensazione delle emissioni di CO2;
1RS 101