Progetto

Consultazione 2007/67: Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

d. la determinazione di una pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che deve essere fornita nel caso in cui le emissioni di CO2 non vengano compensate conformemente al contratto.

3 Le trattative con i richiedenti sono condotte congiuntamente dall’Ufficio federale dell’energia e dall’UFAM.

Art. 5 Autorizzazione

Le centrali a ciclo combinato possono essere autorizzate soltanto in presenza di un contratto legalmente valido sulla compensazione delle emissioni di CO2 (contratto di compensazione).

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il …………. e la sua durata di validità corrisponde a quella del decreto federale del 23 marzo 2007 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO2 per le centrali a ciclo combinato.