Progetto

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere

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Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1

decreta:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 21 marzo 2003 concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale2 è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite della concentrazione di alcol nell'alito e nel sangue nella circolazione stradale

Art. 1

1 Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,25 milligrammi per litro di aria espirata oppure una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,5 per mille oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione nell'alito o nel sangue.

2 Sono considerate qualificate una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,4 milligrammi per litro di aria espirata e una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore allo 0,8 per mille.

II

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF ...

2 RS 741.13 200.–......