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Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 20 pagine

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Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...1,

decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

Concerne unicamente il testo francese

Titolo prima dell’art. 6a

Ia. Titolo (nuovo): Sicurezza dell’infrastruttura stradale

Art. 6a (nuovo) Principi

1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedono affinché l’infrastruttura stradale sia costruita, mantenuta e gestita in modo tale da prevenire per quanto possibile gli incidenti e ridurre al minimo le conseguenze per la vita e l’integrità fisica delle persone che vi sono coinvolte.

2 Essi provvedono affinché l’aspetto delle strade sia conforme al rispettivo regime di velocità.

Art. 6b (nuovo) Pianificazione ed esecuzione

1 In caso di costruzione di nuove strade o di modifiche essenziali di strade preesistenti, il committente deve considerare le ripercussioni sulla sicurezza della circolazione in ogni fase di pianificazione ed esecuzione.

2 La Confederazione, in collaborazione con rappresentanti dei committenti dei Cantoni e dei Comuni nonché specialisti del settore, definisce metodi uniformi per la valutazione della sicurezza stradale.

3 Per i propri settori di competenza il committente deve nominare una persona di contatto formata nel campo della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

Art. 6c (nuovo) Tratti pericolosi e a rischio d’incidente

1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano sistematicamente la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d’incidente.

1FF ...

2 RS 741.01

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