Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/106: Revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia della metrologia legale · 2 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di metrologia METAS

Rapporto esplicativo

Revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia della metrologia legale

Data:15 marzo 2009

Destinatari:Partecipanti all’audizione a livello dell’Ufficio

1. Situazione iniziale

Giusta l’articolo 20 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20), il Consiglio federale, nell’interesse di una regolamentazione uniforma a livello nazionale, emana le tariffe degli emolumenti riscossi dagli uffici di verificazione competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai servizi di verificazione autorizzati.

L’ordinanza sugli emolumenti di verificazione (RS 941.298.1) disciplina nel dettaglio gli emolumenti di verificazione e di controllo degli strumenti di misurazione riscossi dagli uffici di verificazione e dai laboratori autorizzati di diritto privato.

L’ordinanza sugli emolumenti di verificazione è regolarmente adattata alle nuove realtà. Le due ultime revisioni dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione sono entrate in vigore il 1° gennaio 1999, rispettivamente il 1° gennaio 2006.

Al momento della revisione che è entrata in vigore nel 2006, l’ordinanza sugli emolumenti di verificazione è stata adeguata soltanto dal punto di vista formale alle esigenze della nuova ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione (OE-UFAM) 1. La lista degli strumenti di misurazione presentata nell’allegato, per la verificazione di cui è fissato un emolumento per pezzo, è stata leggermente adeguata (p.es. gli emolumenti per i contatori di calore non sono più calcolati secondo il diametro nominale, ma secondo il deflusso nominale). Certe errori in riguardo alla riduzione degli emolumenti per pezzo per una categoria di strumenti di misurazione sono stati corretti. L’indennità oraria e le tariffe degli emolumenti per i singoli strumenti di misurazione rimangono invariate. Sono state adeguati al rincaro per l’ultima volta il 1° gennaio 1999.

Come sopra detto, l’indennità oraria per gli emolumenti che è calcolata in base al tempo impiegato, e/come anche le tariffe per i singoli strumenti di misurazione non sono più adeguati al rincaro dal 1° gennaio 1999. Il rincaro cumulato per il periodo 1999 – 2008 è del 10,5%. 2

Il rincaro cumulato si ripercosse nel particolare sul reddito dei verificatori di diritto privato. Circa la meta dei verificatori svizzeri hanno un contratto di lavoro di diritto privato, e gestiscono un servizio competente in materia di metrologia (ufficio di verificazione) come una “PMI” (piccole e medie imprese) organizzato secondo il diritto privato. Senza la compensazione del rincaro, il salario reale e dunque anche il potere d’acquisto di questi verificatori di diritto privato si sono continuamente abbassati negli ultimi anni.

Lo stesso vale per i laboratori di verificazione, il cui fatturato non ha beneficiato dalla compensazione del rincaro dal 1999.

Teilrevision GebVo 1/2