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Consultazione 2008/53: 07.429 - Iniziativa parlamentare. Proroga fino al 2012 per il risanamento di impianti parapallottole in siti inquinati · 2 pagine
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Legge federale sulla protezione dell’ambiente Progetto preliminare (Indennità per il risanamento di impianti di tiro)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del …1;
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
La legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 32e cpv. 3 lett. c e cpv. 4
3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:
c. l’esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro
che non perseguono essenzialmente fini commerciali, nei quali
1. non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012 per quanto riguarda i siti nelle zone di protezione delle acque sotterranee;
2. non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020 per quanto riguarda gli altri siti;
4 Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:
a. forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3
lettera a;
b. forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio per le indennità di cui al capoverso
3 lettera c, nel caso di impianti di tiro a 300 m;
c. al 40 per cento dei costi computabili per gli altri siti.
1FF 2008 ...
2FF 2008 ...
3 RS 814.01
2008–......