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Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 4 pagine
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ca, nonché gli articoli 11, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1.
2Alle persone impiegate per le attività necessarie agli spettacoli nonché per il servizio e l’assistenza agli spettatori si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 3, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1.
3Alle persone impiegate per la creazione tecnico-artistica di spettacoli si applicano l’articolo 4 per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 9, 12 capoversi 1 o 2, 13, 14 capoverso 2 e, per la preparazione delle prime, l’articolo 7 capoverso 1. Il riposo giornaliero non può essere ridotto prima o dopo un prolungamento del lavoro diurno e serale di cui all’articolo 5.
4Alle persone di cui ai capoversi 1, 2 e 3 impiegate in tournée o in rappresentazioni fuori sede si applica l’articolo 4 capoverso 1 per la notte fino alle 03.00.
5Sono considerate teatri permanenti le aziende che organizzano spettacoli di teatro, d’opera, d’operetta, di balletto e commedie musicali.
Art. 43 cpv. 2
2Alle aziende per fiere e ai lavoratori in esse occupati per il montaggio e lo smontaggio, per il servizio agli stand e alle casse nonché per la manutenzione si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 12 capoverso 1 e 13.
II
La presente modifica entra in vigore il....
... In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova