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Consultazione 2008/66: Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) · 4 pagine

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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 7 Prolungamento della settimana lavorativa

1I singoli lavoratori possono essere occupati sino a undici giorni consecutivi purché immediatamente dopo siano accordati loro almeno tre giorni di congedo consecutivi e la settimana di cinque giorni sia rispettata nella media dell’anno civile.

2I singoli lavoratori possono essere occupati sino a sette giorni consecutivi purché immediatamente dopo il riposo giornaliero del settimo giorno siano accordati loro almeno tre giorni di congedo consecutivi. Durante questi sette giorni la durata del lavoro non deve superare nove ore, a condizione che non si tratti di lavoro notturno. I tre giorni di congedo, di almeno 83 ore consecutive, comprendono il riposo compensativo per il lavoro domenicale e la semigiornata libera settimanale. La durata massima della settimana lavorativa dev’essere garantita nella media di due settimane.

Art. 8a Servizio di picchetto

1Il tempo d’intervento nell’ambito di un servizio di picchetto deve durare, per principio, almeno 30 minuti. Per tempo d’intervento si intende il tempo che trascorre dalla convocazione del lavoratore al suo arrivo sul luogo di lavoro.

2Se, per motivi impellenti, questo spazio di tempo è più breve di 30 minuti, il lavoratore ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 20 per cento della durata complessiva del servizio di picchetto. Tale compensazione si aggiunge alla durata effettiva dell’intervento e del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare.

1 RS 822.112

2008–