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Consultazione 2008/68: 02.440 Iniziativa parlamentare. LEF. Crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento. Limitazione · 2 pagine
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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento Avamprogetto (LEF)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del […]1;
visto il parere del Consiglio federale del […]2,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 219 cpv. 4 lett. a e abis (nuova)
H. Ordine dei 1-3 …
creditori4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non
soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:
Prima classe
a. i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro, complessivamente non oltre l’importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all’assicurazione infortuni obbligatoria (art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza del 20 dicembre 19824 sull’assicurazione contro gli infortuni);
abis. i crediti dei lavoratori per la restituzione di garanzie;
1FF ...
2FF ...
3 RS 281.1
4 RS 832.202
2002-......