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Consultazione 2008/68: 02.440 Iniziativa parlamentare. LEF. Crediti privilegiati dei dipendenti in caso di fallimento. Limitazione · 2 pagine

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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento Avamprogetto (LEF)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del […]1;

visto il parere del Consiglio federale del […]2,

decreta:

I

La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 219 cpv. 4 lett. a e abis (nuova)

H. Ordine dei 1-3 …

creditori4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non

soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:

Prima classe

a. i crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro, complessivamente non oltre l’importo massimo annuo del guadagno assicurato conformemente all’assicurazione infortuni obbligatoria (art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza del 20 dicembre 19824 sull’assicurazione contro gli infortuni);

abis. i crediti dei lavoratori per la restituzione di garanzie;

1FF ...

2FF ...

3 RS 281.1

4 RS 832.202

2002-......