Progetto
Consultazione 2008/76: 08.445 Iv. Pa. Canoni per i diritti d'acqua adeguati
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Legge federale Avamprogetto sull’utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del …1
e il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
La legge federale del 22 dicembre 19163 sull’utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue:
Art. 49 cpv. 1 e 1bis (nuovo)
1 Il canone annuo non può superare per chilowatt lordo 80 franchi sino a fine 2009, 100 franchi sino a fine 2014 e 110 franchi sino a fine 2019. La Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per garantire i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell’articolo 22 capoversi 3–5. Nei rapporti internazionali, la Confederazione provvede affinché ogni modifica dell’aliquota massima del canone annuo sia oggetto di un corrispondente adeguamento.
1bis Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all’Assemblea federale un disegno per la fissazione delle aliquote massime del canone per il periodo dopo il 2020.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.
1FF 2008 ...
2FF 2008 ...
3 RS 721.80
2008–......