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Consultazione 2008/91: Revisione della legge sul Controllo delle finanze · 2 pagine

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Legge federale Progetto sul Controllo federale delle finanze

(Legge sul Controllo delle finanze, LCF)1

Modifica del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del … 20102,

decreta:

I

La legge del 28 giugno 19673 sul Controllo delle finanze è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1- 3

1Il Controllo federale delle finanze può eseguire verifiche presso i Cantoni se questi ultimi ricevono sussidi o quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione o adempiono compiti federali nel settore fiscale. In ambito di imposta federale diretta, le verifiche vertono unicamente sul sistema di controllo interno, la tenuta dei registri, la riscossione dell'imposta e la regolarità della contabilità.

2Abrogato

3Il Controllo federale delle finanze collabora, per quanto possibile, con gli organi cantonali di vigilanza finanziaria. Se vi acconsentono, può affidare loro determinati compiti di revisione. Il Controllo federale delle finanze e gli organi cantonali di vigilanza finanziaria si informano vicendevolmente sull'attività di vigilanza prevista e sui risultati delle verifiche.

Art. 17 Risultati della verifica, contestazioni e presentazione di rapporti

1Il Controllo federale delle finanze comunica per scritto ai Cantoni o agli uffici loro sottoposti il risultato della verifica e offre loro la possibilità di esprimere un parere. Successivamente trasmette i risultati della verifica e il parere all’ufficio competente della Confederazione.

2L’ufficio competente della Confederazione tratta e conclude l'affare con gli organi cantonali. Nelle relazioni tra l’ufficio della Confederazione e il Controllo federale

1Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° mar. 1995 (RU 1995 836

840; FF 1994 II 645).

2FF 2010 ...

3 RS 614.0