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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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Allegato 8 (art. 8, 25 e 36)
Passaporto delle piante
Indicazioni necessarie
1. «Passaporto delle piante svizzero» o «Passaporto delle piante CE»
2. «CH» o codice di un Paese membro dell’Unione europea
3. Nome o codice dell’organismo ufficiale responsabile
4. Numero di registrazione della ditta
5. Numero di serie, di settimana o di lotto individuale
6. Nome botanico
7. Quantità
8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del
caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è autorizzata
9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del
caso, il numero del produttore o dell’importatore originariamente registrato
10. Per le merci provenienti da Stati terzi,
il nome del Paese d’origine o del Paese di provenienza