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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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Allegato 8 (art. 8, 25 e 36)

Passaporto delle piante

Indicazioni necessarie

1. «Passaporto delle piante svizzero» o «Passaporto delle piante CE»

2. «CH» o codice di un Paese membro dell’Unione europea

3. Nome o codice dell’organismo ufficiale responsabile

4. Numero di registrazione della ditta

5. Numero di serie, di settimana o di lotto individuale

6. Nome botanico

7. Quantità

8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del

caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è autorizzata

9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del

caso, il numero del produttore o dell’importatore originariamente registrato

10. Per le merci provenienti da Stati terzi,

il nome del Paese d’origine o del Paese di provenienza