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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
del ....
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura;
visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente;
visto l'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 20034 sull'ingegneria genetica;
in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19515 per la protezione dei vegetali e
della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio,
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. l'utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi nonché di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
b. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
c. la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
a. organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
b. merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come materiale da imballaggio e di produzione nonché mezzi di trasporto;
RS ..........
1 RS 910.1
2 RS 921.0
3 RS 814.01
4 RS 814.91
5 RS 0.916.20
6 RS 946.51
2010–......