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Consultazione 2009/112: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) · 114 pagine

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

del ....

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura;

visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente;

visto l'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 20034 sull'ingegneria genetica;

in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19515 per la protezione dei vegetali e

della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. l'utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi nonché di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;

b. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi;

c. la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

a. organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;

b. merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come materiale da imballaggio e di produzione nonché mezzi di trasporto;

RS ..........

1 RS 910.1

2 RS 921.0

3 RS 814.01

4 RS 814.91

5 RS 0.916.20

6 RS 946.51

2010–......