Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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partecipazione ai medesimi non può essere posta come condizione per l'esame del diritto alla rendita.
Intensificazione della lotta antifrode
La Svizzera è riuscita ad estendere la lotta alle frodi assicurative ad alcuni Paesi esteri, introducendo nelle convenzioni di sicurezza sociale stipulate con Montenegro, Serbia e Bosnia e Erzegovina un'apposita clausola valida per tutti i rami assicurativi contemplati dagli accordi. È così stata creata un'esplicita base legale per la lotta alle frodi assicurative in questi Paesi, in particolare da parte dell'AI.
Gli altri provvedimenti non presentano problemi di compatibilità con le disposizioni del diritto internazionale.
5.3 Freno all'indebitamento.
Allo scopo di limitare le spese della Confederazione, l'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale prevede che le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza di ciascuna Camera (maggioranza qualificata). I costi delle misure proposte nella presente revisione non superano i limiti massimi previsti.
5.4 Delega di competenze legislative
Le competenze legislative necessarie all'esecuzione dell'AI sono come di consueto delegate al Consiglio federale, che, oltre alle attuali competenze, avrà in futuro le seguenti possibilità:
– estendere l'elenco delle persone e istituzioni legittimate a effettuare comunicazioni per il rilevamento tempestivo (art. 3b cpv. 2bis LAI);
– emanare disposizioni dettagliate sul riconoscimento delle spese supplementari che l'assicurato, a causa della propria menomazione, deve sostenere per effettuare il tragitto da e verso un organo di esecuzione di provvedimenti sanitari situato all'estero (art. 14 cpv. 2ter);
– definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità come pure le deduzioni e i supplementi applicabili (art. 28a cpv. 4 LAI).