Progetto

Consultazione 2009/142: 05.412 Iniziativa parlamentare. Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Art. 133a cpv. 1

1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso e sui quali, nel momento in cui li riceve, non ha alcun diritto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Minoranza (Sommaruga Carlo, Daguet, Leutenegger Oberholzer)

Art. 133a

Abrogato

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.