Progetto
Consultazione 2009/142: 05.412 Iniziativa parlamentare. Impiego illecito di valori patrimoniali ottenuti con frode non commessa con astuzia. Perseguimento penale · 2 pagine
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Art. 133a cpv. 1
1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso e sui quali, nel momento in cui li riceve, non ha alcun diritto è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Minoranza (Sommaruga Carlo, Daguet, Leutenegger Oberholzer)
Art. 133a
Abrogato
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.