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Consultazione 2009/149: Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva · 2 pagine

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Modifica di atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva RU 200x

2. Ordinanza del 19 dicembre 19662 sull’imposta preventiva (OIPrev)

1a. Crediti Art. 14a e titolo marginale (nuovo)

all'interno di un

gruppo

1A prescindere dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d’interesse, i crediti esistenti tra le società di un gruppo non sono considerati né obbligazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a né averi di clienti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge.

2Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le società i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.

3La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera appartenente a un gruppo svizzero garantisce un’obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo.

Disposizioni finali della modifica del …

Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 marzo 2010.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2010.

XX. xxxxxxxxxx 20xx In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 642.211