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Consultazione 2009/3: 05.404 Iniziativa parlamentare. Divieto di compiere mutilazioni sessuali · 2 pagine
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Codice penale svizzero Progetto preliminare
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]1;
visto il parere del Consiglio federale del [data]2,
decreta:
I
Il Codice penale3 è modificato come segue:
Art. 97 cpv. 2
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 122a, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.
Art. 122a (nuovo)
Mutilazione di organi Chiunque, in assenza di motivi medici, asporta in tutto o in genitali femminili parte gli organi genitali femminili esterni o mutila in altro
modo gli organi genitali femminili, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
Minoranza (Schwander, Geissbühler, Kaufmann, Stamm)
…, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
1FF ...
2FF ...
3 RS 311.0
2002–......