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Consultazione 2009/33: Modifica dell'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori · 14 pagine
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Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di
formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori RU 2009
N. 4
I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:
Ciclo di formazione Titolo
a. attivazione: «specialista di attivazione dipl. SSS»/
«specialista di attivazione dipl. SSS»
b. igiene dentale: «igienista dentale dipl. SSS»/
«igienista dentale dipl. SSS»
c. tecniche di radiologia medica: «tecnica di radiologia medica dipl. SSS»/
«tecnico di radiologia medica dipl. SSS»
d. laboratorio medico: «tecnica di analisi biomediche dipl. SSS»/
«tecnico di analisi biomediche dipl. SSS»
e. tecnica operatoria: «tecnica di sala operatoria dipl. SSS»/
«tecnico di sala operatoria dipl. SSS»
f. ortottica: «ortottista dipl. SSS»/
«ortottista dipl. SSS»
g. cure infermieristiche: «infermiera dipl. SSS»/
«infermiere dipl. SSS»
h. podologia: «podologa dipl. SSS»/
«podologo dipl. SSS»
i. soccorso sanitario: «soccorritrice dipl. SSS»/
«soccorritore dipl. SSS»
2I detentori dei titoli finora rilasciati di «infermiera con diploma di livello 1»/«infermiere con diploma di livello 1» non sono legittimati a portare il nuovo titolo di «infermiera dipl. SSS»/«infermiere dipl. SSS». È fatta salva una procedura volta a stabilire l’equipollenza delle qualifiche già acquisite, procedura che deve essere approvata dall’UFFT e svolta dagli operatori della formazione. Il periodo per lo svolgimento della procedura scade il 31 dicembre 2011.