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Consultazione 2009/33: Modifica dell'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori · 14 pagine

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Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di

formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori RU 2009

N. 4

I cicli di formazione portano al conseguimento dei seguenti titoli legalmente protetti:

Ciclo di formazione Titolo

a. attivazione: «specialista di attivazione dipl. SSS»/

«specialista di attivazione dipl. SSS»

b. igiene dentale: «igienista dentale dipl. SSS»/

«igienista dentale dipl. SSS»

c. tecniche di radiologia medica: «tecnica di radiologia medica dipl. SSS»/

«tecnico di radiologia medica dipl. SSS»

d. laboratorio medico: «tecnica di analisi biomediche dipl. SSS»/

«tecnico di analisi biomediche dipl. SSS»

e. tecnica operatoria: «tecnica di sala operatoria dipl. SSS»/

«tecnico di sala operatoria dipl. SSS»

f. ortottica: «ortottista dipl. SSS»/

«ortottista dipl. SSS»

g. cure infermieristiche: «infermiera dipl. SSS»/

«infermiere dipl. SSS»

h. podologia: «podologa dipl. SSS»/

«podologo dipl. SSS»

i. soccorso sanitario: «soccorritrice dipl. SSS»/

«soccorritore dipl. SSS»

2I detentori dei titoli finora rilasciati di «infermiera con diploma di livello 1»/«infermiere con diploma di livello 1» non sono legittimati a portare il nuovo titolo di «infermiera dipl. SSS»/«infermiere dipl. SSS». È fatta salva una procedura volta a stabilire l’equipollenza delle qualifiche già acquisite, procedura che deve essere approvata dall’UFFT e svolta dagli operatori della formazione. Il periodo per lo svolgimento della procedura scade il 31 dicembre 2011.