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Consultazione 2009/33: Modifica dell'ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori · 14 pagine

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Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di

formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori RU 2009

Allegato 8 (art. 1 cpv. 3)

Scuole specializzate superiori di traffico e trasporti

(SSS di traffico e trasporti)

1 Specializzazioni

Sono riconosciuti cicli di formazione e studi postdiploma nelle seguenti specializzazioni:

a. controllo del traffico aereo;

b. direzione del traffico aereo;

c. pilota di linea.

2 Ammissione

1È ammesso a un ciclo di formazione chi possiede un attestato federale di capacità o altro titolo di studio di livello secondario II se ha superato un esame attitudinale sulle conoscenze di base e capacità richieste e se ha svolto un’attività pratica di almeno un anno in un campo professionale pertinente.

2Per i cicli di formazione paralleli all’esercizio della professione la procedura di ammissione può essere sostituita con un periodo di prova di sei mesi.

3Gli operatori della formazione possono prevedere condizioni supplementari di ammissione.

3 Procedura di qualificazione

È ammesso alla procedura di qualificazione chi ha frequentato integralmente il ciclo di formazione.