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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 84 pagine
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Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, OLAlA 916.307.1
Allegato 5.1 (art. 21)
Obblighi e compiti degli laboratori nazionali di riferimento (LNR)
1I laboratori nazionali di riferimento:
a) collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento competente per il loro ambito;
b) coordinano, nell’ambito di loro competenza, le attività dei laboratori ufficiali incaricati di analizzare i campioni con i metodi di campionamento e di analisi utilizzati nell'ambito dei controlli ufficiali;
c) organizzano, se del caso, test comparativi tra i diversi laboratori nazionali ufficiali e provvedono affinché al termine di tali test comparativi vengano presi i rispettivi provvedimenti;
d) si assicurano che le informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento siano trasmesse alle autorità competenti e ai laboratori nazionali ufficiali;
e) forniscono assistenza alle autorità competenti sul piano scientifico e tecnico nell'attuazione dei piani di controlli coordinati, elaborati a cadenza annuale o per determinati scopi;
f) svolgono altri compiti specifici stabiliti dalle autorità competenti.
2I laboratori nazionali di riferimento adempiono le esigenze di cui all'articolo 70 capoverso 1 OAlA.
3Qualora a un laboratorio comunitario di riferimento vengano assegnati più laboratori nazionali di riferimento, questi ultimi fanno il possibile per lavorare in stretta collaborazione, in modo da garantire un coordinamento efficace tra loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio comunitario di riferimento.
4Le autorità competenti possono assegnare competenze e compiti supplementari ai laboratori nazionali di riferimento.