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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 37 pagine
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Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato di alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OAlA)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1-5, 161, 164, 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19981 sull‟agricoltura (LAgr),
visto l‟articolo 29 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell‟ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20033 sull‟ingegneria genetica (LIG);
visto l‟articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque (LPAc);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1La presente ordinanza disciplina l‟importazione, la produzione, la trasformazione, l'immissione sul mercato e l'uso di alimenti per animali da reddito e, salvo disposizione contraria, per animali da compagnia.
2Salvo disposizione contraria, la produzione primaria e l'uso di alimenti per animali nella propria azienda sono disciplinati dall'ordinanza del 23 novembre 20056 sulla produzione primaria.
3La presente ordinanza non è applicabile:
a. salvo disposizione contraria, alle materie prime prodotte in un‟azienda agricola e utilizzate da quest‟ultima;
b. agli alimenti per animali destinati esclusivamente all‟esportazione verso Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità;
RU 1999 1780