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Consultazione 2009/6: Rinvio dell'imposizione in caso di acquisto di un'abitazione sostitutiva ad uso proprio. (04.450 Iniziativa parlamentare. Acquisizione di un nuovo alloggio. Favorire la mobilità professionale) · 2 pagine

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Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (Rinvio dell’imposizione in caso di acquisto di un’abitazione sostitutiva ad uso proprio)

Progetto preliminare del 9.2.09

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto del 9 febbraio 20091 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del [Data]2,

decreta:

Minoranza (Kiener Nellen, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Schelbert, Thorens Goumaz, Zisyadis)

Non entrata in materia

I

La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 3 lett. e, e cpv. 3bis (nuovo)

3 L’imposizione è differita in caso di:

e. … in Svizzera di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo. Il contribuente può rinunciare al differimento dell’imposizione.

3bis In caso di differimento dell’imposizione secondo il capoverso 3 lettera e, si applicano le seguenti disposizioni:

a. se il ricavo non è reinvestito completamente, l’imposizione è differita in funzione del rapporto tra il reinvestimento e il ricavo ottenuto;

b. se dopo il differimento dell’imposizione l’abitazione sostitutiva è alienata o la sua utilizzazione è durevolmente modificata, l’utile da sostanza immobiliare è calcolato deducendo l’utile differito dalle spese d’investimento per

RS ..........

1FF 2009 ...

2FF 2009 ...

3 RS 642.14