Progetto
Consultazione 2009/6: Rinvio dell'imposizione in caso di acquisto di un'abitazione sostitutiva ad uso proprio. (04.450 Iniziativa parlamentare. Acquisizione di un nuovo alloggio. Favorire la mobilità professionale) · 2 pagine
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Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (Rinvio dell’imposizione in caso di acquisto di un’abitazione sostitutiva ad uso proprio)
Progetto preliminare del 9.2.09
Modifica del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto del 9 febbraio 20091 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale;
visto il parere del Consiglio federale del [Data]2,
decreta:
Minoranza (Kiener Nellen, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Schelbert, Thorens Goumaz, Zisyadis)
Non entrata in materia
I
La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 3 lett. e, e cpv. 3bis (nuovo)
3 L’imposizione è differita in caso di:
e. … in Svizzera di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo. Il contribuente può rinunciare al differimento dell’imposizione.
3bis In caso di differimento dell’imposizione secondo il capoverso 3 lettera e, si applicano le seguenti disposizioni:
a. se il ricavo non è reinvestito completamente, l’imposizione è differita in funzione del rapporto tra il reinvestimento e il ricavo ottenuto;
b. se dopo il differimento dell’imposizione l’abitazione sostitutiva è alienata o la sua utilizzazione è durevolmente modificata, l’utile da sostanza immobiliare è calcolato deducendo l’utile differito dalle spese d’investimento per
RS ..........
1FF 2009 ...
2FF 2009 ...