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Consultazione 2009/71: 08.407 n Iniziativa parlamentare. Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera · 2 pagine

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Legge federale sugli stranieri (Legge sugli stranieri, LStr) (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio

nazionale del ...1;

visto il parere del Consiglio federale del ...2,

decreta:

I

La legge del 16 dicembre 20053 sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 3 (nuovo)

3 Lo straniero con diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa è di alto interesse scientifico o economico può essere ammesso in deroga al capoverso 1.

Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. d e cpv. 2bis (nuovi)

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale, se:

d. soddisfa i requisiti personali e formativi necessari per la formazione o il perfezionamento previsti.

2bis La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di

ammissione della presente legge.

Art. 30 cpv. 1 let. i

Abrogato

Art. 34 cpv. 5

5 I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4. I soggiorni di formazione o perfezionamento

1 FF ...

2 FF ...

3 RS 142.20