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Consultazione 2009/80: Modifica dell'articolo 25b dell'ordinanza sui medicamenti / estensione del diritto di dispensazione per i droghieri · 2 pagine
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Ordinanza sui medicamenti (OM)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sui medicamenti è modificata come segue:
Art. 25b cpv. 1 e 3 primo periodo
1 I Cantoni in cui, al 1° gennaio 2002, i droghieri titolari del diploma federale erano autorizzati a dispensare medicamenti della categoria di vendita C, possono permettere ai droghieri di dispensare medicamenti della categoria di vendita C, purché la condizione dell’articolo 25 capoverso 4 LATer sia adempiuta.
3 Se la condizione dell’articolo 25 capoverso 4 LATer non è più adempiuta, l’autorizzazione è revocata. …
II
La presente modifica entra in vigore il … .
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 812.212.21
2009–2033