Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/80: Modifica dell'articolo 25b dell'ordinanza sui medicamenti / estensione del diritto di dispensazione per i droghieri · 2 pagine
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Commenti alla modifica dell'articolo 25b dell'ordinanza sui medicamenti
1 Situazione iniziale
La legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) disciplina le competenze in materia di dispensazione dei medicamenti delle diverse categorie professionali, vincolandole a una formazione
adeguata. Secondo il diritto vigente, i droghieri sono autorizzati a dispensare autonomamente medicamenti classificati nelle categorie di vendita D e E su tutto il territorio nazionale (articolo 25 capoverso 1 lettera b LATer in combinato disposto con gli articoli 26 e 27 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti [OM; RS 812.212.21]). I Cantoni possono autorizzare i droghieri titolari del diploma federale a dispensare tutti i medicamenti non soggetti a prescrizione medica (categorie di vendita C, D e E) se l’approvvigionamento in medicamenti di questo genere non è garantito sull’insieme del territorio cantonale (art. 25 cpv. 4 LATer). Il Consiglio federale ha fissato le relative condizioni quadro nell'articolo 25b OM (DCF del 18 agosto 2004, in vigore dal 1° settembre 2004).
Fino alla scadenza del pertinente disciplinamento transitorio della legge sugli agenti
terapeutici, in 9 Cantoni della Svizzera tedesca i droghieri erano autorizzati a dispensare medicamenti classificati nella categoria di vendita C in modo completamente o parzialmente autonomo. La disposizione transitoria è ora scaduta.
Il 2 ottobre 2009, il Consiglio degli Stati ha approvato definitivamente la mozione 07.3290 «Nuovo disciplinamento dell'automedicazione» e di conseguenza ha incaricato il Consiglio federale di semplificare il disciplinamento dell'automedicazione. Tale incarico sarà attuato nel quadro della revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa). In
quest'ambito, la categoria di vendita C verrà soppressa e suddivisa nelle categorie B e D. Il diritto di dispensazione per i droghieri si estende quindi a parti della categoria di vendita C attualmente in vigore .
Il 9 marzo 2009, i rappresentanti dei droghieri del Cantone di Soletta hanno trasmesso al Consiglio federale una petizione, la quale richiedeva che i droghisti continuino a essere autorizzati a dispensare medicamenti della lista C fino alla messa in atto della mozione citata.
Tabella delle categorie di vendita e numero di preparati
Soggetti a prescrizione medica (Rx) Non soggetti a prescrizione medica (OTC)
Lista A Lista B Lista C Lista D Lista E
1134 3256 preparati 654 1999 preparati preparati 45 % preparati 28 % preparati
16 % 9 % 2 % Fonte: rapporto di gestione Swissmedic 2008 1/2 Agosto 2009