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Consultazione 2009/81: Modifica dell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51) · 2 pagine
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Disegno del 25 settembre 2009
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Modifica del
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 e 3
2 Essa si applica parimenti, purché la parte di carne ammonti almeno al 20 per cento di massa, ai preparati di carne giusta l'articolo 3 capoverso 3 e ai prodotti a base di carne giusta l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle derrate di origine animale nonché alle preparazioni a base di uova.
3 Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti.
Art. 2 cpv. 3 lett. b e c
3 Sono vietate in Svizzera:
b. la produzione di carne di coniglio domestico ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a, se non sono adempiute le esigenze di tenuta di conigli domestici ai sensi degli articoli 7, 10 capoverso 1 e 65 dell'ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali;
c. la produzione di uova ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b, se non sono adempiute le esigenze di tenuta di pollame domestico di cui all'allegato 1 tabella 9 dell'ordinanza sulla protezione degli animali.