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Consultazione 2012/107: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 2 pagine

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832.102 Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 1 lett. f

1 Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

f. neuropsicologi.

Art. 50b Neuropsicologi

1 I neuropsicologi devono attestare:

a. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto rilasciato da una scuola universitaria e un titolo federale di perfezionamento in neuropsicologia secondo la legge federale del 18 marzo 20112 sulle professioni psicologiche (LPPsi); o

b. il conseguimento di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP).

Art. 54 cpv. 1 lett. a n. 4

1 È autorizzato come laboratorio, senza ulteriori condizioni:

a. il laboratorio del gabinetto medico se:

1 RS 832.102

2 RS 935.81