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Consultazione 2012/107: Revisione parziale dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 2 pagine
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832.102 Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 46 cpv. 1 lett. f
1 Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:
f. neuropsicologi.
Art. 50b Neuropsicologi
1 I neuropsicologi devono attestare:
a. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto rilasciato da una scuola universitaria e un titolo federale di perfezionamento in neuropsicologia secondo la legge federale del 18 marzo 20112 sulle professioni psicologiche (LPPsi); o
b. il conseguimento di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP).
Art. 54 cpv. 1 lett. a n. 4
1 È autorizzato come laboratorio, senza ulteriori condizioni:
a. il laboratorio del gabinetto medico se: