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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

3 Sulla superficie erbacea viene lasciato alternativamente un terzo della vegetazione.

4 La cura del boschetto avviene almeno ogni 4 anni per settori in modo selettivo durante il riposo vegetativo su un terzo al massimo della superficie.

5 La larghezza massima è 12 m o corrisponde, in caso di spazi maggiori riservati alle acque, alla distanza dal corso d'acqua al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all'articolo 41a OPAc47.

6 Si deve garantire la portata di piena secondo le istruzioni cantonali.

1.8 Maggesi fioriti Livello qualitativo I

1 Per maggesi fioriti si intendono le superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni.

2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno 2 anni ma al massimo 6 anni. Dev'essere mantenuto almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.

3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo.

4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata solo tra il 1° ottobre e il 15 marzo e solo per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.

5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.

1.9 Maggesi da rotazione Livello qualitativo I

1 Per maggesi da rotazione si intendono le superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni.

2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale).

3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d'afflusso Z di cui all'articolo 29 OPAc48, il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.

47 RS 814.201

48 RS 814.201