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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

Allegato 4

(art. 55, 56 e 59)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

1 Superfici per la promozione della biodiversità

1.1 Prati sfruttati in modo estensivo

Livello qualitativo I

1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all'anno. Il primo sfalcio è autorizzato al più presto:

a. nella regione di pianura: il 15 giugno;

b. nelle zone di montagna I e II: il 1° luglio;

c. nelle zone di montagna III e IV: il 15 luglio.

2 Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di 2 settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.

3 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.

4 In caso di superfici con composizione botanica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.

Livello qualitativo II

Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano un effettivo povero di sostanze nutritive e ricco di specie.

1.2 Prati sfruttati in modo poco intensivo Livello qualitativo I

1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di azoto disponibile. L'azoto può essere apportato solo sotto forma di letame o compost.

2 Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri giusta il numero 1.1.

Livello qualitativo II

Sono regolarmente presenti piante indicatrici che denotano una composizione botanica povera di sostanze nutritive e ricca di specie.