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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti
Nelle corti per i caprini almeno il 25 per cento della superficie minima non deve essere coperto. Nelle corti per gli ovini e i conigli almeno il 50 per cento della superficie minima non deve essere coperto.
6 Corte per gli animali della specie suina
a. Superfici minime
Animali Superficie minima della corte, m2/animale
Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 4,0
Scrofe da allevamento non in lattazione, di età supe- 1,3
riore a 6 mesi
Scrofe da allevamento in lattazione 5,0
Suinetti svezzati 0,3
Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65
Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45
b. Superficie non coperta
Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.
7 Esigenze concernenti il pascolo
7.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed
erbacee, messa a disposizione degli animali.
7.2 I punti fangosi devono essere recintati.
7.3 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie bovina e ai
bufali nonché agli animali delle specie caprina e ovina deve essere calcolata in modo che gli animali possano coprire una parte sostanziale del loro fabbisogno giornaliero di foraggio grezzo.
7.4 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie equina deve
essere di almeno 8 are per animale. Se più di 5 animali sono al pascolo assieme, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
7.5 Se gli animali della specie suina sono foraggiati e abbeverati al pascolo, le
aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
7.6 Sui pascoli destinati al pollame da reddito gli animali devono disporre di
rifugi come alberi, arbusti o ripari. Per quanto riguarda l’accesso al pascolo sono applicabili le stesse disposizioni di quelle valide per le aperture dell’ACE verso l’esterno (allegato 6 numero II 1.2 e 1.3).