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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.
V Esigenze del programma URA concernenti la corte e il pascolo nonché relative alla documentazione e al controllo
1 Esigenze generali concernenti la corte
1.1 La corte deve essere ubicata all’aperto.
1.2 Dal 1° marzo al 31 ottobre le parti della corte esposte al sole possono essere
ombreggiate da una rete.
1.3 Nelle aree di uscita non provviste di un rivestimento i punti fangosi devono
essere recintati.
1.4 Nelle aree di uscita non provviste di un rivestimento, destinate agli animali
della specie suina, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento.
1.5 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle
esigenze previste nell’allegato 6 numero V, se l’osservanza delle stesse:
a. comporta investimenti sproporzionatamente elevati; o
b. è impossibile per mancanza di spazio.
2 Esigenze relative alla documentazione e al controllo
2.1 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale della
corte. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti e le rispettive superfici.
2.2 Sullo schizzo deve inoltre figurare il numero massimo di animali ammessi -
che possono utilizzare contemporaneamente la corte; la presente prescrizione non è applicabile alle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli.
2.3 Per quanto riguarda le corti destinate agli animali della specie bovina e ai
bufali accessibili in permanenza, lo schizzo deve comprendere non soltanto la corte, ma anche la stalla.
2.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2005 occorre verificare
le indicazioni annotate sullo schizzo di cui ai numeri 2.1–2.3. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo.
2.5 Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare
se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre essa deve verificare se l’effettivo attuale di animali annotati sullo schizzo non supera il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; nel caso delle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli, il numero di animali non deve essere verificato.