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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2014–2017

del 13 marzo 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;

visto l’articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20123,

decreta:

Art. 1

1 Per gli anni 2014–2017 sono stanziati i seguenti importi massimi:

a. per i provvedimenti nell’ambito del 798 milioni di franchi miglioramento delle basi di produzione e delle (ogni anno 47 milioni di misure sociali franchi, invece di 17 milioni, sono messi a disposizione per crediti d’investimento, mentre 99 milioni di franchi, invece di 89 milioni, sono messi a disposizione per contributi per miglioramenti

strutturali)

b. per i provvedimenti intesi a promuovere la 1 766 milioni di franchi; produzione e lo smercio

c. per il versamento di pagamenti diretti 11 256 milioni di franchi.

2 Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1RS 101

2 RS 910.1

3FF 2012 1757

(12.021)-2