Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 377Fedlex · Progetto
Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell’agricoltura per gli anni 2014–2017
del 13 marzo 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20123,
decreta:
Art. 1
1 Per gli anni 2014–2017 sono stanziati i seguenti importi massimi:
a. per i provvedimenti nell’ambito del 798 milioni di franchi miglioramento delle basi di produzione e delle (ogni anno 47 milioni di misure sociali franchi, invece di 17 milioni, sono messi a disposizione per crediti d’investimento, mentre 99 milioni di franchi, invece di 89 milioni, sono messi a disposizione per contributi per miglioramenti
strutturali)
b. per i provvedimenti intesi a promuovere la 1 766 milioni di franchi; produzione e lo smercio
c. per il versamento di pagamenti diretti 11 256 milioni di franchi.
2 Mezzi finanziari per un importo massimo di 100 milioni di franchi provenienti dal limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera b possono essere trasferiti al limite di spesa di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.
1RS 101
2 RS 910.1
3FF 2012 1757
(12.021)-2