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Consultazione 2012/12: 10.324 Iv. ct. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale (BE) · 2 pagine
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Legge federale sulla protezione delle acque Progetto preliminare (LPAc)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del …1;
visto il parere del Consiglio federale del …2,
decreta:
I
La legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 37 cpv. 1 lett. a, bbis (nuova)
1 I corsi d’acqua possono essere arginati o corretti solo se:
a. la protezione dell’uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2, della LF del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d’acqua);
bbis. è necessario per impiantare una discarica in nessun altro luogo se non nell’ubicazione prevista e nella quale si deposita materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato;
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
1FF …
2FF …
3 RS 814.20
4 RS 721.100
20..–......