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Consultazione 2012/12: 10.324 Iv. ct. Legge sulla protezione delle acque. Revisione parziale (BE) · 2 pagine

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Legge federale sulla protezione delle acque Progetto preliminare (LPAc)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del …1;

visto il parere del Consiglio federale del …2,

decreta:

I

La legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1 lett. a, bbis (nuova)

1 I corsi d’acqua possono essere arginati o corretti solo se:

a. la protezione dell’uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2, della LF del 21 giugno 19914 sulla sistemazione dei corsi d’acqua);

bbis. è necessario per impiantare una discarica in nessun altro luogo se non nell’ubicazione prevista e nella quale si deposita materiale di scavo e di sgombero esclusivamente non inquinato;

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

1FF …

2FF …

3 RS 814.20

4 RS 721.100

20..–......