Progetto
Consultazione 2012/13: Aumento dei contributi per lo svolgimento degli esami federali - Modifica dell'articolo 65 dell'ordinanza sulla formazione professionale
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Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) (Progetto)
Modifica del XX.YY.2012 ___________________________________________________________________
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Art. 65 Contributi per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami
professionali federali superiori (art. 56 LFPr)
1I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori coprono al massimo il 60 per cento dei costi.
2Per gli esami particolarmente onerosi per ragioni tecniche può essere concesso un
contributo pari al massimo all’80 per cento dei costi. A tal fine occorre presentare una richiesta motivata.
Art. 65a (nuovo) Contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (art. 56 LFPr)
1I contributi federali ai sensi dell’articolo 56 LFPr per i cicli di formazione delle scuole
specializzate superiori coprono al massimo il 25 per cento dei costi.
2I contributi a favore di cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono concessi soltanto se:
a. i cicli di formazione sono offerti da organizzazioni del mondo del lavoro d’importanza nazionale e attive su tutto il territorio del Paese; e
b. per i cicli di formazione non vengono pagati contributi cantonali.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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