Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
2.4 Capitolo 4: Riconoscimento di titoli di studio esteri
Art. 9
Secondo il capoverso 1, un titolo di studio estero è riconosciuto se la sua equipollenza con un titolo di studio di una scuola universitaria professionale svizzera (diploma di bachelor) è stabilita da un accordo sul riconoscimento reciproco con lo Stato interessato o con un’organizzazione sopranazionale (cpv. 1 lett. a) o se l’equipollenza è comprovata nel caso specifico (cpv. 1 lett. b).
La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è un accordo ai sensi del capoverso 1 lettera a. Essa prevede il riconoscimento automatico delle qualifiche di infermieri responsabili dell’assistenza generale e levatrici acquisite in uno Stato membro dell’UE. Le altre professioni sanitarie (fisioterapia, ergoterapia nonché alimentazione e dietetica) sono soggette alla cosiddetta regola generale. Il riconoscimento dei titoli esteri viene effettuato, su richiesta, di caso in caso.
Ai fini dell’esercizio della professione in Svizzera, un titolo di studio estero riconosciuto equipollente esplica il medesimo effetto per l’esercizio della professione in Svizzera di un titolo di scuola universitaria professionale svizzera (cpv. 2). La SEFRI è competente per il riconoscimento. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative agli emolumenti (cpv. 3). Attualmente, in base all’articolo 7 capoverso 5 LSUP e all’articolo 67 LFPr, il Consiglio federale ha delegato questo compito alla CRS.
Secondo il capoverso 4, in presenza di sostanziali differenze tra la formazione nazionale e quella assolta in uno Stato membro dell’UE sono necessarie misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Sono considerate differenze sostanziali la diversa durata della formazione, altri contenuti o requisiti della pratica. I particolari saranno disciplinati dal Consiglio federale in un’ordinanza.
Chi possiede un titolo di studio riconosciuto equipollente può richiedere un’autorizzazione cantonale di esercizio della professione ai sensi dell’articolo 10.
2.5 Capitolo 5: Esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale
2.5.1 Sezione 1: Esercizio della professione
Art. 10 Obbligo di autorizzazione
Per le professioni sanitarie che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale è soggetto ad autorizzazione. Il rilascio delle autorizzazioni di esercizio e la vigilanza sono di competenza del Cantone sul cui territorio s’intende esercitare l’attività.
In futuro, la LPSan disciplinerà quindi l’attività lavorativa nel settore privato per tutte le persone che operano sotto la propria responsabilità professionale. La limitazione all’attività sotto la propria responsabilità professionale scaturisce dal principio di proporzionalità. L’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività nel settore privato costituisce una grave ingerenza nella libertà economica, che non può andare oltre quanto necessario per tutelare gli obiettivi della LPSan, segnatamente la protezione della sanità pubblica e dei pazienti. Per le persone che lavorano sotto sorveglianza bisogna partire dal presupposto che la sorveglianza assicuri un controllo sufficiente per garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità delle prestazioni in modo tale da rendere superflua un’autorizzazione supplementare. Secondo l’avamprogetto, le persone che operano in uno stabilimento organizzato in base al diritto privato e non sottostanno alla sorveglianza di un altro professionista dello stesso settore sono invece sottoposte all’obbligo di autorizzazione. L’espressione «sotto la propria responsabilità profes-