Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine

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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo

sionale» comprende anche i dipendenti con funzioni direttive. Questa concezione unitaria in tutta la Svizzera garantisce che la responsabilità per il trattamento sia assunta da un operatore qualificato.

Art. 11 Condizioni d’autorizzazione

Al capoverso 1 sono descritte le condizioni professionali e personali per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, l’autorizzazione deve essere negata. La LPSan disciplina in modo esaustivo a livello federale le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio della professione.

Secondo la lettera a, in primo luogo il richiedente deve essere in possesso di un diploma di bachelor del ciclo di studio corrispondente di una scuola universitaria professionale o di un titolo di studio estero riconosciuto equipollente.

Quale condizione personale, la lettera b impone al richiedente di avere una buona reputazione o, in generale, di essere degno di fiducia. Il Cantone competente è libero di stabilire come intende verificare questa condizione. Il richiedente deve inoltre offrire la garanzia, dal profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione, il che può essere dimostrato mediante un certificato medico.

L’autorità di vigilanza controlla infine se il richiedente padroneggia una lingua ufficiale del Cantone in cui intende esercitare l’attività (lett. c), tenendo conto del principio di proporzionalità. L’autorità di vigi-

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lanza può orientarsi al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Un livello adeguato è la prova di conoscenze linguistiche corrispondenti al livello B2 (utente indipendente).

I Cantoni prevedono unicamente un’autorizzazione cantonale generale «cure infermieristiche», che non fa alcuna distinzione a seconda del ciclo di studio, ma stabilisce condizioni identiche per i diplomati SUP e SSS. Questa regolamentazione è prevista anche nella LPSan. Per gli infermieri, l’autorizzazione all’esercizio della professione è quindi concessa anche a persone in possesso di un titolo di studio in cure infermieristiche rilasciato da una scuola specializzata superiore al termine di un ciclo di studio corrispondente riconosciuto a livello federale o di un titolo estero ritenuto equipollente (cpv. 2).

Il capoverso 3 è una conseguenza dell’unificazione delle condizioni per l’autorizzazione a livello federale. Secondo questa disposizione, in linea di massima ogni persona che dispone già di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione soddisfa le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione in un altro Cantone. Occorre tener presente che secondo la legge federale sul mer-

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cato interno (LMI) una persona che dispone già di un’autorizzazione cantonale e vuole operare in un altro Cantone ha diritto a una procedura di autorizzazione rapida e gratuita (art. 3 cpv. 4 LMI).

Oggi per l’autorizzazione a esercitare una professione nel settore privato o una professione indipendente (a seconda della terminologia utilizzata) numerosi Cantoni chiedono due anni di pratica professionale dopo il termine della formazione. La LPSan non prevede invece due anni di pratica professionale per l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

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Nell’ambito dell’accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS , la Svizze-

42 ra ha infatti recepito la direttiva dell’UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali . Quest’ultima si applica a tutte le professioni regolamentate e disciplina il riconoscimento dei diplomi di formazione esteri (riconoscimento automatico ed esame nel singolo caso, cfr. punto 1.6.2 nonché commento dell’articolo 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPSan). Una volta riconosciuto un diploma, secondo gli articoli 1 e 4 della direttiva i suoi titolari sono autorizzati ad accedere alla professione e lo Stato ospi-

39Cfr. A Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Quadro comune

europeo di riferimento per le lingue); www.sprachenportfolio.ch

40RS 943.02

41 RS 0.632.31

42 Direttiva 2005/36/CE