Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
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lazione delle persone) o secondo l’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
48 dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono appellarsi alla direttiva 2005/36/CE possono esercitare la loro professione sanitaria in Svizzera secondo la presente legge senza alcuna autorizzazione come prestatori di servizi per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile (cpv. 1). La Svizzera può prevedere un obbligo di obbligo di annuncio.
La Svizzera si è avvalsa di questa possibilità nelle professioni sanitarie regolamentate e ha sancito un obbligo di annuncio (cpv. 2). L’obbligo di annuncio si applica alle persone fisiche che esercitano la professione regolamentata sotto la propria responsabilità professionale. La corrispondente procedura
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di dichiarazione è disciplinata nella legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate
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(LDPS) e nella relativa ordinanza . Secondo l’articolo 1 capoverso 3 LDPS, il Consiglio federale de-
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termina le professioni regolamentate soggette all’obbligo di dichiarazione .
Il capoverso 3 permette ai titolari di un’autorizzazione cantonale di esercitare la loro professione in altri Cantoni per al massimo 90 giorni lavorativi per anno civile. A tal fine è sufficiente un annuncio all’autorità cantonale competente. Le restrizioni e riserve concernenti l’autorizzazione si applicano anche a questa attività. Se l’attività è svolta per più tempo occorre richiedere un’autorizzazione del Cantone competente. Questa disposizione mira a evitare l’aggiramento di oneri e restrizioni attraverso l’esercizio della professione sanitaria in un altro Cantone.
Art. 15 Obblighi professionali
Nei Cantoni gli obblighi professionali sono disciplinati in modo eterogeneo. In alcuni Cantoni un aspetto può essere considerato una condizione per il rilascio dell’autorizzazione, in altri un obbligo professionale. Nel definire gli obblighi professionali, il presente avamprogetto ha tenuto conto sia delle regolamentazioni cantonali vigenti, sia dell’auspicio di una certa coerenza con gli obblighi professionali delle professioni mediche universitarie nonché di eventuali esigenze particolari delle professioni sanitarie. Gli obblighi professionali di cui all’articolo 15 si applicano alle persone che esercitano una professione sanitaria soggetta ad autorizzazione secondo la presente legge nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. L’elenco è esaustivo.
Lettera a: l’obbligo di esercitare la professione in modo accurato e con diligenza rientra espressamente tra gli obblighi professionali delle professioni mediche universitarie (art. 40 lett. a LPMed), ma solo una minoranza delle regolamentazioni cantonali vigenti lo sancisce per le professioni contemplate dalla LPSan. Essendo legato anche all’organizzazione dell’assistenza sanitaria, questo obbligo professionale deve continuare a essere concretizzato dai Cantoni, in modo tale da poter tener conto delle condizioni locali. La clausola generale scelta lascia ai Cantoni un certo margine di manovra nell’attuazione. L’esercizio accurato e diligente della professione può comprendere ad esempio l’obbligo di informare le autorità in caso di decesso non naturale (quest’obbligo è già previsto in 18 Cantoni). I Cantoni possono anche prevedere l’obbligo di prestare assistenza e partecipare ai servizi di emergenza conformemente alle prescrizioni cantonali.
Lettera b: attualmente, in 16 dei 26 Cantoni le persone con un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione sono tenute ad approfondire e ampliare continuamente le loro competenze generiche e professionali. In cinque dei 16 Cantoni quest’obbligo è imposto anche agli operatori sanitari senza autorizzazione all’esercizio della professione. In un Cantone, l’obbligo si applica unicamente
47 RS 0.632.31
48 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
49 RS 935.01; FF 2012 8563
50 Ordinanza sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (ODPS): RS 935.011
51 Art. 1 cpv. 3 LDPS