Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine
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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo
la regolamentazione unitaria sull’intero territorio nazionale degli obblighi professionali e delle misure disciplinari. Tutto ciò contribuisce a rafforzare la trasparenza, assicura standard di qualità unitari in tutta la Svizzera e agevola la mobilità professionale degli operatori sanitari.
La LPSan non prevede alcuna disposizione sulla retribuzione degli operatori sanitari. Inoltre l’obbligo di autorizzazione per l’esercizio della professione si riferisce all’operatore stesso e non allo stabilimento che lo assume.
Promuovendo la qualità della formazione e dell’esercizio della professione nell’interesse della sanità pubblica, la LPSan va a beneficio dei pazienti e delle persone del loro ambiente.
Anche se non vi è alcun motivo di ritenere che l’elaborazione della LPSan provocherà un aumento dei costi della salute, non è possibile dare un giudizio definitivo. L’obiettivo della LPSan è fornire un contributo per migliorare lo stato di salute della popolazione, coordinare maggiormente l’assistenza, diminuire gli errori, consentire una ripresa del lavoro più rapida e stabile dopo un infortunio o una malattia, e di conseguenza contribuire ad aumentare la produttività dell’economia.
Assicurando una qualità unitaria delle formazioni nelle professioni sanitarie secondo la LPSan, la Confederazione sostiene la mobilità e la libera circolazione delle persone a livello nazionale e internazionale. A ciò si unisce anche l’intenzione di contribuire a prolungare la permanenza sul mercato del lavoro degli operatori sanitari.
Gli accertamenti effettuati finora nell’ambito dell’analisi d’impatto della regolamentazione mostrano che la legge non dovrebbe avere altre conseguenze finanziarie dirette per la collettività.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità e legalità
4.1.1 Base legale
Il presente atto normativo poggia innanzitutto sull’articolo 95 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la facoltà di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Va anche considerato l’articolo 97 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.
Il base all’articolo 95 capoverso 1 Cost., la Confederazione può dunque disciplinare l’accesso ad attività professionali esercitate nel settore privato e prescrivere, in particolare, attestati di capacità motivati da riflessioni di polizia economica. Il disciplinamento delle professioni in questione non è un atto fine a sé stesso, bensì volto a tutelare interessi di carattere sanitario. Questa protezione può essere raggiunta facendo dipendere l’autorizzazione all’esercizio delle professioni in questione dall’adempimento di determinati requisiti formativi e obblighi professionali univoci.
Se sono date le premesse per il disciplinamento dell’attività economica privata, la Confederazione ha la facoltà di definire le condizioni per l’accesso e l’esercizio di una determinata professione. Tra queste condizioni figurano anche i requisiti formativi che i cicli di studio delle università, delle scuole universitarie professionali o delle scuole specializzate superiori devono soddisfare. La Confederazione può inoltre disporre un obbligo di accreditamento per i cicli di studio che portano al conseguimento di determinati diplomi (accreditamento dei programmi).
Tuttavia, il legislatore deve ancora sintonizzare l’articolo 95 capoverso 1 Cost. con l’articolo 63a Cost. Il presente progetto di legge garantisce che la procedura di accreditamento prevista sia in linea con la LPSU, pur fissando premesse proprie per l’accreditamento dei cicli di studio. In tal modo si intende garantire che chi esercita una professione sanitaria disponga delle competenze richieste. Il programma quadro d’insegnamento in cure infermieristiche e il riconoscimento del ciclo di studio in cure infer-