Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/130: Legge federale sulle professioni in ambito sanitario (Legge sulle professioni sanitarie, LPSan) · 44 pagine

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Avamprogetto di legge federale sulle professioni sanitarie / rapporto esplicativo

Il limite di prescrizione assoluto per il perseguimento disciplinare è di dieci anni a decorrere dall’avvenimento dei fatti contestati (cpv. 3). In caso di reato è applicabile il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale (cpv. 4).

Lo scopo dei divieti di esercitare la professione è di prevenire future minacce alla sanità pubblica. Le autorità di vigilanza che intendono appurare se una persona rappresenta una minaccia per la sanità pubblica devono formulare una previsione sul comportamento futuro di tale persona. A tal fine può essere utile osservare il comportamento della persona in questione sull’arco di un periodo più lungo. Il capoverso 5 consente pertanto alle autorità di vigilanza di tener conto, nel valutare il pericolo di ricaduta di una persona, di fatti già prescritti secondo i capoversi precedenti. I fatti prescritti non devono però influenzare l’entità della sanzione (p. es. l’importo della multa), poiché ciò violerebbe le disposizioni relative alla prescrizione. Essi devono unicamente facilitare la scelta della misura disciplinare adatta. Determinante è la valutazione del pericolo rappresentato da una persona per la sanità pubblica in futuro (pericolo di ricaduta).

2.6 Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 22 Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione della LPSan compete al Consiglio federale. L’attuazione della legge spetta alle scuole universitarie professionali per quanto concerne la formazione e ai Cantoni per quanto riguarda l’esercizio della professione.

Art. 23 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.

Art. 24 Modifica di altri atti normativi

Gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti nonché i loro ausiliari sottostanno al segreto professionale (cfr. art. 15 lett. f). Per questo motivo sono inseriti nella cerchia dei detentori di segreti

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tutelati dal diritto penale. L’elenco di cui all’articolo 321 capoverso 1 del Codice penale (CP) è pertanto completato con l’aggiunta di «infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti nonché dietisti». La stessa modifica è apportata anche all’articolo 171 capoverso 1 del Codice di procedura penale del 5 ottobre

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2007 (CPP) e all’articolo 75 lettera b della Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (CPM).

Inoltre per unificare le disposizioni relative al diritto di non deporre, all’articolo 75 lettera b CPM sono aggiunti i consulenti in brevetti e i difensori, già menzionati all’articolo 321 capoverso 1 CP e all’articolo 171 capoverso 1 CPP.

Art. 25 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie si basano su una ponderazione tra la garanzia dei diritti acquisiti e gli obiettivi della legge di vincolare l’esercizio della professione a diplomi corrispondenti ben definiti.

Chi al momento dell’entrata in vigore della legge è già in possesso di un’autorizzazione all’esercizio di una professione sanitaria nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale conformemente al diritto cantonale deve poter continuare a esercitare tale professione nel suo Cantone anche se non dispone della formazione richiesta dalla presente legge. Spetterà al Cantone verificare il rispet-

56 RS 311.0

57 RS 312.0

58 RS 322.1