Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/18: Modifica dell'ordinanza sul controllo del latte (OCL) · 13 pagine
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produzione primaria sia in relazione alle disposizioni dell’OFE. Viene perciò proposto di rinunciare all’obbligo di autorizzazione e stralciare l’articolo 22. Qualora l’introduzione di un obbligo di autorizzazione fosse indispensabile per mantenere l’equivalenza normativa nei confronti dell’UE, si auspica l’introduzione di una deroga in virtù dell’articolo 3 lettera I OMCC.
Art. 23
La maggior parte dei Cantoni e delle istituzioni sono favorevoli a questa disposizione. TG e ZH propongono tuttavia di esentare le aziende di acquacoltura ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 (cioè le aziende non soggette ad autorizzazione) dall’obbligo di controllo degli effettivi. Alcuni Cantoni (BE, BS, NW, OW, SZ, UR), SAAV FR nonché ASVC chiedono inoltre che il controllo degli effettivi avvenga secondo i bisogni delle diverse autorità interessate. AI e AR rilevano che le direttive concernenti il controllo degli effettivi dovrebbero essere definite d’intesa con le unità amministrative preposte alla pesca. Cantoni e istituzioni sono d’accordo nel riconoscere l’importanza e la necessità del controllo degli effettivi. Ritengono però che l’introduzione dell’obbligo di effettuare tale controllo giunga prematuramente, viste le questioni ancora aperte in relazione al ripopolamento ittico. Sotto questo profilo occorrerebbe attendere le conclusioni a cui giungerà il gruppo di lavoro.
Riguardo alla consegna dei certificati d’accompagnamento, alcuni Cantoni (BE, BL, BS, NW, OW, SO, SZ, TI, UR), SAAV FR nonché l’ASVC chiedono, alla luce delle forti differenze tra i Cantoni, che siano questi a decidere autonomamente le unità amministrative destinatarie della documentazione. Altri Cantoni (SG, SH, TG, ZH) auspicano nuovamente la rinuncia a qualsiasi certificato di accompagnamento nel caso del ripopolamento di ambienti idrici. Propongono inoltre che le prescrizioni riguardo ai certificati d’accompagnamento vengano definite d’intesa con le autorità preposte alla pesca. AG (servizio veterinario cantonale) chiede inoltre all’UFV di elaborare un certificato d’accompagnamento unico, valido su scala nazionale.
In merito al capoverso 3, secondo TG occorrerebbe precisare il significato dell’espressione «altri ambienti idrici».
Riguardo al capoverso 4, AG auspica che i servizi veterinari cantonali e le autorità preposte alla pesca possano partecipare alla stesura delle direttive tecniche.
3.1.2 Disposizioni relative al passaporto per equide (art. 15b - 15f OFE)
In merito alla registrazione dei cavalli si lamenta il fatto che alcune disposizioni (obbligo di passaporto con segnalazione) pur essendo utili agli operatori del settore equino non sarebbero in alcun rapporto con la lotta alle epizoozie e, di conseguenza, renderebbero più difficoltosa e onerosa l’attuazione della normativa (BE, BL, BS, LU,GR, SO, ASVC). Alcuni pareri espressi dai partecipanti all’indagine conoscitiva chiedono che a medio termine le disposizioni relative al movimento degli animali vengano radicalmente riesaminate e semplificate (AI, uffici dei veterinari cantonali di SG, AG, GL, LU).
Anche se le disposizioni in materia di riconoscimento non erano oggetto dell’indagine conoscitiva, diversi Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, SH, SG, TG, UR, TI, ZH), VdU, SAAV FR, la ASVC nonché alcune organizzazioni (GZST, SVW) auspicano una sostanziale semplificazione della procedura di riconoscimento e registrazione dei cavalli. Si ritiene che l’applicazione di un microchip dovrebbe bastare e che occorrerebbe rinunciare alla segnalazione e al passaporto per equide.
Custodia del passaporto: BL e SO contestano la necessità di modificare la normativa. Diverse organizzazioni di allevatori equini (FSFM, ZVCH) nonché NW (ufficio agricolo) e SCAV GE condividono la necessità di modificare la normativa.