Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/18: Modifica dell'ordinanza sul controllo del latte (OCL) · 13 pagine
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Diversi partecipanti all’indagine conoscitiva temono che con la nuova regolamentazione, in occasione della prestazione di cure agli animali o dei controlli da parte delle autorità proposte all’attuazione della normativa, i passaporti, e di conseguenza le importanti informazioni che essi contengano, possano non essere disponibili, e chiedono pertanto che l’animale debba sempre essere munito del passaporto o di una copia di quest’ultimo (AG, BE, BS, GL, SG, VdU, servizi veterinari di AI e AR, SAAV FR, ASVC, SVS, GZST, GTT, SVW).
LU, NE, TI e la Federazione svizzera delle organizzazioni di allevamento equino (FSAE) pur condividendo la modifica propongono che questa venga integrata dalla prescrizione seguente: dietro richiesta delle autorità e in occasione della prestazione di cure da parte del veterinario il passaporto deve poter essere esibito.
Convenzioni con le organizzazioni riconosciute all’estero: sei organizzazioni di allevatori
equini, tra cui la FSAE, che rappresenta 16 associazioni di allevatori, si sono espresse in merito alla proposta relativa alla possibilità per l’UFAG di stipulare convenzioni con organizzazioni riconosciute all’estero riguardo al rilascio del codice UELN o del passaporto.
Una larga maggioranza delle organizzazioni suddette (quattro di esse nonché la FSAE) chiede che la convenzione possa essere stipulato soltanto nel caso in cui in Svizzera non sia tenuto alcun registro di allevamento riconosciuto per la razza o la linea di allevamento in questione.
3.1.3 Inseminazione artificiale e obblighi generali spettanti al detentore di animali
(art. 51, 54, 55a, 61 OFE)
Le organizzazioni di detentori di animali condividono la necessità di assoggettare i centri di magazzinaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri ad un obbligo di autorizzazione; ritengono tuttavia che il deposito di seme presso veterinari e addetti all’inseminazione dovrebbe essere esonerato da tale obbligo. Secondo alcuni Cantoni l’espressione «movimento internazionale di merci» sarebbe troppo vaga e consentirebbe eccessivi margini d’interpretazione. Rilevano inoltre che nell’OFE non vi sarebbero elementi giuridici sufficienti per assoggettare ad un obbligo di autorizzazione le unità di trasferimento embrioni.
3.1.4 Epizoozie altamente contagiose: disposizioni comuni, afta epizootica, malattia
di Newcastle (art. 88, 93, 97, 100, 101, 102, 123, 123a, 123b, 124, 125 OFE)
Articolo 100
Alcune organizzazioni (SVS, Suisseporcs, SUISAG/SGD) e SAAV FR valutano criticamente la possibilità di revocare il sequestro prima della scadenza del termine ufficiale di 21 giorni, stabilito per il periodo d’incubazione, e chiedono spiegazioni al riguardo.
Articolo 102
Alcuni Cantoni (LU, AG, GR, BE, JU), il servizio veterinario dei Cantoni primitivi, SAAV FR nonché le organizzazioni ASVC e SVS mettono in discussione la scelta di sopprimere l’obbligo di autorizzazione relativo al trasporto delle carni in uscita dalle zone protezione, chiedendo che la questione venga illustrata nelle note esplicative.
Articolo 123a
Secondo SG e AI il veterinario cantonale dovrebbe poter consentire l’eliminazione di ulteriori categorie di prodotti qualora ciò fosse reso necessario dall’insorgenza di un‘epizoozia.